Art. 17.
(Norme di comportamento).

      1. Salvi i princìpi della legittima difesa, agli agenti di polizia privata non è consentito l'uso della forza; in ogni caso le misure adottate devono essere commisurate all'entità del rischio.
      2. Per i titolari della licenza di cui all'articolo 10, nell'ambito esclusivo dello svolgimento del servizio, il principio della legittima difesa è esteso alla persona di cui si è assunta la tutela.
      3. Nell'ambito esclusivo della competenza del servizio che è chiamato a svolgere, l'agente di polizia privata è tenuto ad operare il fermo dei cittadini colti in flagranza di reato provvedendo alla tempestiva segnalazione dell'accaduto alle autorità di pubblica sicurezza competenti, alle quali l'assoggettato al fermo deve essere consegnato nel più breve tempo

 

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possibile affinché siano presi i provvedimenti del caso.
      4. È fatto assoluto divieto ai titolari delle licenze di cui all'articolo 6 di porre in essere comportamenti che possano recare ingiustificato allarme ovvero danno all'ordine e alla salute pubblici.